Città metropolitana di Roma Capitale
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Comune di Sant'Oreste

Addizionale comunale IRPEF

L’addizionale comunale all’IRPEF è un’imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest’ultima. E’ facoltà di ogni singolo comune istituirla, stabilendone l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale.

Disciplina Del Tributo

I comuni possono istituire, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un’addizionale all’IRPEF, fissandone l’aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, come nel caso di Roma Capitale, che, a decorrere dall’anno 2011, può stabilire un’aliquota fino allo 0,9%.
A decorrere dall’anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d’introdurre una soglia d’esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l’addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune, mentre la stessa si applica al reddito complessivo nell’ipotesi in cui il reddito superi detto limite.
I comuni possono stabilire un’aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l’IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi. 
L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa. L’imposta è calcolata applicando l’aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell’anno precedente.
Si evidenzia che, per l’anno 2016 e per l’anno 2017, il comune non può stabilire aumenti dell’addizionale comunale all’IRPEF rispetto alle aliquote applicabili per l’anno 2015. La legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) prevede, infatti, all’art. 1, comma 26, che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”. La stessa disposizione stabilisce che il “blocco” degli aumenti dei tributi locali non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all’art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 23 del 2011. Il blocco degli aumenti, inoltre, non opera per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto di cui, rispettivamente, all’art. 243-bis e all’art. 246 del D. Lgs. n. 267 del 2000.