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Comune di Sant'Oreste

Iscrizione anagrafica stranieri

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL’UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO (artt. 7, 9 e 19 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n° 30)

Oltre alla documentazione richiesta per l’iscrizione anagrafica, (passaporto, targa veicoli di proprietà, patente di guida italiana, codice fiscale ecc.) il cittadino dell’Unione deve produrre la seguente documentazione:

Nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l’attività esercitata. I cittadini della Romania e della Bulgaria, per l’esercizio di talune attività lavorative, dovranno anche esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione, come è meglio specificato di seguito.

Il cittadino dell’Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un’attività lavorativa o di studio o formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri figli. Tale disponibilità è autodichiarata dall’interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Per la quantificazione delle
risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell’assegno sociale, consistente per l’anno 2007 in euro 5.061.68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno e due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro:

Limite di reddito

Numero componenti

€ 5.061,68

solo richiedente o richiedente + un familiare

10.123,04

richiedente + due familiari o richiedente + tre familiari

15.185,04

richiedente + quattro familiari e oltre

In aggiunta al requisito reddituale il cittadino dell’Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione che copra le spese sanitarie.

Nelle ipotesi di soggiorno per motivi di istruzione o di formazione professionale l’interessato deve produrre la documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificato nel punto precedente.

Per quanto riguarda l’esercizio del diritto di soggiorno per motivi di lavoro i cittadini dei Paesi neocomunitari (Romania e Bulgaria), relativamente all’accesso al mercato del lavoro sono attualmente soggetti ad un regime transitorio, che durerà fino al 1 ° gennaio 2008.

Il regime transitorio prevede che per i cittadini di tali Paesi l’accesso al lavoro sia liberalizzato per alcuni settori, mentre per i restanti sia subordinato al possesso di un nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.

In particolare, l’accesso al mercato del lavoro non è subordinato ad alcuna condizione per il lavoro stagionale e per il lavoro nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato.

Per tutti i restanti settori produttivi – ai quali il cittadino della Romania e della Bulgaria accede previa rilascio del nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione – il lavoratore dovrà produrre tale documento ai fini dell’iscrizione anagrafica disciplinata dal decreto legislativo.

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL’UNIONE AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO (artt. 2 e 9 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n° 30)

I familiari del cittadino dell’Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell’art. 2, punto 2, del decreto legislativo sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

I cittadini dell’Unione in questione devono presentare, per l’iscrizione anagrafica, in documento d’identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi soprarichiamati, o di familiare a carico.

La qualità di vivenza a carico può essere attestata dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Per questa categoria di persone l’adempimento relativo alla richiesta d’iscrizione anagrafica è subordinata al rilascio da parte della Questura della carta di soggiorno.